Revenge Porn: un tema attuale e sensibile per tutte le donne.

Da sempre Assolei si confornta con tutti i protagonisti della vita sociale,culturale e civile per contribuire a contrastare la violenza e la discriminazione di genere e a prevenirle.  

Con questo spirito, AssoLei  ha organizzato la scorsa primavera una serie di tavole rotonde su temi importanti per la lotta alla discriminazione. Abbiamo chiamato queste tavole Femminile Plurale: cultura, riflessione, espressione.

L’incontro dello scorso 10 maggio ha visto protagonista il web e l’uso dell’immagine del corpo femminile senza consenso come forma di violenza e discriminazione.   

In particolare abbiamo discusso  l’uso dell’immagine privata come forma di vendetta, nota come

revenge porn”  

con Barbara Strappato, Prima Dirigente della Polizia Postale.

Titolo dell’ incontro: “Educazione Plurale: rispetto, identità, prevenzione della discriminazione”.

L’evento nasce con l’intento di  creare un tavolo di libera discussione sulle questioni dell’educazione all’identità di genere come forma di prevenzione per discriminazioni, subalternità di genere e violenza sulle donne.

La tavola rotonda ha come scopo produrre delle questioni propositive da approfondire in merito al ruolo dell’educazione alla parità di genere nella società civile: metodi, strumenti, problemi, esperienze, progetti. 

Che ruolo hanno i Social Media e il web in generale nelle pratiche discriminatorie?

Che ruolo hanno i mezzi digitali nelle azioni violente quali cyberbullismo, “Revenge Porn” e diffamazione?

Come proteggere se stessi/e e i nostri cari senza rinunciare alla nostra identità digitale? 

Quali le prospettive della legge?

L’Associazione è aperta ad ascoltare anche proposte per attività future, felice di offrire il suo sostegno alla progettualità di donne attive e ideative. Speriamo vivamente che voglia accogliere il nostro invito e diffondere lo spunto   di riflessione. 

Diventa reato il Revenge porn.

L’art. 612 ter c.p.  

un contributo di Barbara Strappato

La rete, in pochi anni, si è trasformata da strumento di lavoro per pochi informatici a mezzo di comunicazione di massa e ha offerto una crescente pervasività ai social media nella vita quotidiana delle persone che si muovono, senza soluzione di continuità tra contesti online e contesti offline.

Questa realtà ha comportato, tra l’altro, che gli uffici di polizia ricevessero denunce per fatti che si presentavano come nuovi nella modalità della violazione dei beni giuridici tutelati. Ad esempio, hanno ricevuto numerose denunce da parte di persone (quasi sempre donne) che chiedevano lo svolgimento di indagini sulla pubblicazione di foto e video di atti sessuali, pensati per un uso privato e a volte estorti con ricatti psicologici sulla fiducia e sull’amore, spesso accompagnati da elementi identificativi come link ai profili sui social network, indicazioni dell’abitazione o del luogo di lavoro della persona, per creare danno e umiliare, con  le conseguenze di una simile esposizione che, in alcuni casi, ha indotto al compimento del gesto estremo.

Il dibattito che ne è seguito è culminato con l’adozione all’interno della legge 19 luglio 2019 n. 69 “modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materi di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere c.d. codice rosso, dell’art. 612 ter c.p. (in vigore dal 9 agosto u.s.).

La norma punisce chi ha realizzato o sottratto le immagini o i video e proceduto all’invio, consegna, cessione, pubblicazione e diffusione di immagini o video dal contenuto sessualmente esplicito.

La norma non specifica quali immagini debbano considerarsi sessualmente esplicite, lasciando alla elaborazione giurisprudenziale la definizione del concetto, richiedendo anche che le immagini e i video di connotazione sessuale siano state prodotte in un contesto di riservatezza nel quale sarebbero dovute restare. Il secondo comma disciplina il caso in cui l’agente abbia ricevuto o acquisito in altro modo le immagini o i video. In tale ipotesi, il legislatore prevede che l’agente realizzi la condotta al fine di recare nocumento alla persona rappresentata nelle immagini o nei video diffusi, richiedendo quale elemento soggettivo il dolo specifico. In merito a quest’ultimo profilo, va osservato che se il “revenge porn” in senso stretto, implica una finalità vendicativa di arrecare danno alla vittima, molte altre ipotesi di pornografia non consensuale, si verificano con finalità molto diverse dalla vendetta. Va, ancora, osservato che la norma affronta anche il contiguo fenomeno del sexting, l’invio per messaggio di un’immagine intima, prospettando la punibilità, sempre che vi sia la finalità di nuocere, nei casi di diffusione di materiali ricevuti. Per entrambi i commi le condotte punibili sono quelle di inviare, consegnare e cedere, con specifico riferimento alle ipotesi di trasferimento delle immagini tra due persone. La casistica ha testimoniato che la vendetta talvolta si consuma attraverso l’invio dei materiali intimi a una persona determinata (es. il datore di lavoro della persona ritratta, un familiare, il nuovo partner) nella speranza che la professione o la relazione ne siano pregiudicati. Capita, altresì, che il processo di diffusione abbia inizio da una prima cessione ad un amico. Con riguardo alle singole condotte, la pubblicazione, può ricorrere nei casi in cui le fotografie o i video vengano postati su siti pornografici, social network e su altre piattaforme online; mentre la diffusione richiama la distribuzione senza intermediari ai destinatari, come avviene nelle ipotesi, dell’invio nelle chat di messaggistica istantanea, nelle mailing list, negli strumenti di condivisione peer to peer, fino alla c.d. viralità delle immagini, che caratterizza la pornografia non consensuale ai tempi di Internet. Realizza le condotte tipiche chi, dopo aver ricevuto le immagini o i video sessualmente espliciti o dopo averli acquisiti, li invia o li consegna. La punibilità è prevista solo se il soggetto attivo sia mosso dalla finalità di arrecare nocumento alla persona ritratta. La fattispecie sembra riferirsi a coloro che, ricevute o scaricate le immagini anche dalla rete, contribuiscono con la loro condotta a renderle virali. Il terzo comma della norma in esame contempla due circostanze aggravanti. La prima è costituita dal rapporto sentimentale pregresso o sussistente all’epoca del fatto e che legava l’autore del reato e la persona offesa. La prassi ha, infatti, fatto registrare che, nella gran parte delle ipotesi di revenge porn in senso stretto, l’autore del reato è l’ex partner. La seconda circostanza è connessa all’utilizzo di strumenti informatici o telematici. A tal proposito, si osserva che, a differenza degli atti persecutori, ove è possibile prescindere da tali strumenti, le ipotesi di reato sin qui esaminate si realizzano con l’uso delle tecnologie digitali, che è immediato e istantaneo, oltre che altamente pervasivo e devastante nelle conseguenze. Davvero residuale rimane quindi la contestazione della fattispecie non aggravata (diffusione senza l’utilizzo di strumenti informatici). Le due circostanze aggravanti ricalcano peraltro quanto già previsto dal legislatore per il reato contemplato dall’art. 612-bis c.p. (atti persecutori), laddove, però, le circostanze sono eventuali, mentre per la nuova fattispecie, esse costituiscono la regola. Anche queste circostanze sono mutuate dal precedente art. 612-bis, senza che però siano state prese in considerazione e valorizzate alcune differenze che intercorrono tra le due fattispecie di reato. Certamente, va condivisa l’esigenza di approntare una protezione rafforzata nelle situazioni in cui le immagini sessualmente esplicite diffuse riguardino persone in condizione di inferiorità fisica o psichica. Ciò anche in considerazione di quanto la prassi ha fatto finora registrare nell’ambito delle ipotesi del cyberbullismo, in cui soggetti in particolare condizione di inferiorità possono essere stati convinti a creare materiali intimi e a inviarli a chi, poi, dopo averli ingannati, li ha diffusi in rete. L’altra circostanza aggravante concerne lo stato di gravidanza della vittima. La norma non prevede, invece, l’aggravio della pena nel caso in cui ad essere ritratto nelle immagini sia un minore e questo probabilmente perché la circostanza è punita dalle norme sulla pedopornografia. Gli adolescenti sono la categoria più esposta al revenge porn e non è casuale che la nuova previsione si apra con la clausola di sussidiarietà (salvo che). Orbene, non vi è dubbio vi siano aree di sovrapposizione tra le condotte in esame e quelle tipizzate all’art. 600-ter, comma tre, del codice penale e sarà la giurisprudenza, modulando la pena prevista tra il minimo di un anno di reclusione e il massimo di sei a determinare la norma da applicare. Nulla la nuova norma dice in merito a cosa sia l’immagine intima o sessuale, affidando quest’ultima alla elaborazione giurisprudenziale, né sul ruolo del consenso della vittima nella struttura della fattispecie. Anche il dolo specifico, legato al solo nocumento appare limitato, mentre tacere sul ruolo delle grandi piattaforme è un silenzio assordante.

di Barbara Strappato Primo Dirigente della Polizia di Stato

Credits: Photo by Grzegorz Walczak on Unsplash

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Convenzione ASSOLEI/ MEDICA SAS

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