Oggi più che mai le donne sentono pressante l’esigenza di tutela da quelle condotte che rientrano fra i reati di violenza domestica.
Pertanto pare opportuno fare chiarezza su uno degli strumenti che la produzione normativa italiana nel corso degli anni ha offerto per contrastare la violenza contro le donne in ambito familiare. In particolare come operatrici di sportello di Assolei ci viene spesso chiesto per quale motivo non si procede celermente all’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare previsto dall’art. 384 bis, c.p.p.[1] e che deve essere disposto dalla polizia giudiziaria.
Questa norma è stata inserita nel nostro codice di procedura penale nel 2013 con il decreto legge n. 93 poi convertito con modificazioni nella legge n. 119 del 2013.
La collocazione sistematica (Libro V- Indagini e udienza, Titolo VI- Arresto e fermo) fa si che la misura ivi contenuta rientri tra le misure precautelari.
Il citato articolo prevede contestualmente all’allontanamento anche il divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa.
L’art. 384 bis c.p.p. individua le fattispecie criminose a cui si applica, richiamando le ipotesi elencate dal comma 6 dell’art. 282 bis c.p.p. (c.m. dalla L 132 del 2018[2]) che disciplina ]) che disciplina il diverso strumento della misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare.
La polizia giudiziaria ha facoltà di disporre la predetta misura – art. 384 bis c.p.p. – previa autorizzazione del/lla Pubblico Ministero quando ricorrano,
1) flagranza[3] dei delitti di cui all’art. 282 bis comma. 6 c.p.p.;
2) fondati motivi di reiterazione delle condotte di reato di cui sopra che espongono ad un pericolo grave e attuale la vita o l’integrità psicofisica la persona offesa.
In merito al requisito sub 1), occorre ricordare che alla condizione di flagranza è assimilata anche la condizione di quasi flagranza di cui all’art. 382 cpp
Il requisito sub 2), si sostanzia di una valutazione prognostica demandata all’operatore/trice di polizia giudiziaria nel singolo caso che intervenendo a seguito della richiesta di aiuto della vittima accede sul luogo dei fatti.
Osserverà lo stato del luogo e delle persone, osserverà le condizioni fisiche in cui versa la vittima al momento dell’intervento, la presenza e le condizioni di figli minorenni, raccoglierà le dichiarazioni e affermazioni della persona offesa, effettuerà riscontri attraverso le dichiarazioni dei vicini o altri componenti del nucleo familiare, realizzerà documentazione fotografica delle lesioni, acquisirà precedente documentazione medica, interpellerà la centrale operativa per avere un riscontro in merito ad ulteriori precedenti richieste di aiuto da parte della vittima seguiti da tempestivi interventi di polizia (modulo-protocollo EVA).
Sulla base di queste osservazioni e riscontri l’operatrice/ore delle forze dell’ordine potrà ritenere molto probabile o meno il ripetersi delle condotte per cui è intervenuta/o e quindi molto elevato o meno il pericolo per la vita e l’integrità psicofisica delle persone offese. Tutto ciò dovrà essere immediatamente comunicato al/lla PM che autorizzerà oppure no la misura.
Se la misura viene autorizzata dal/lla Pubblico Ministero ci sarà un procedimento di convalida e poi un giudizio direttissimo, entro 48 ore dall’allontanamento, sui fatti che hanno determinato l’allontanamento d’urgenza, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini (art. 449, co. 5, c.p.p.).
Al fine di individuare le ipotesi di reato richiamate dall’art. 282 bis, comma 6, c.p.p., in cui concretamente può trovare applicazione l’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare di cui all’art. 384 bis cpp è, necessario coordinare tale norma con le disposizioni di legge dettate in relazione alla più afflittiva misura precautelare dell’ arresto in flagranza di reato.
Per i reati per cui è previsto l’arresto obbligatorio (art 380 c.p.p.), l’operatore/trice di polizia giudiziaria dovrà provvedere all’arresto del reo colto in flagranza di reato, e non potrà disporre l’allontanamento d’urgenza dalla abitazione familiare dell’art 384 bis c.p.p.
Per i reati per cui è previsto l’arresto facoltativo (art 381 c.p.p.), l’operatore/trice di polizia giudiziaria che interviene nella flagranza del reato avrà la possibilità di scegliere di trarre in arresto il reo, ricorrendo i presupposti[4], oppure di disporre l’allontanamento d’urgenza dello stesso dalla abitazione familiare ove sussistano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l’integrità fisica o psichica della persona offesa.
Per i reati per cui non è previsto l’arresto, la Polizia Giudiziaria potrà disporre solo l’allontanamento d’urgenza. Ma è essenziale per la tutela della donna.
Considerando l’elenco delle fattispecie criminose previste dal comma 6 dell’art. 282 bis c.p.p., la polizia giudiziaria, di fronte alla flagranza di reato, potrà scegliere se procedere all’arresto facoltativo o all’allontanamento in relazione al reato di lesione personale previsto dall’art. 582 c.p., per le ipotesi in cui la malattia provocata sia superiore ai 20 giorni o comunque aggravate (tra le quali rientrano le lesioni, seppure lievi, perpetrate contro la/il coniuge, o contro la/il convivente); in relazione al reato di prostituzione minorile, in caso di compimento di atti sessuali con minore di età compresa tra i 14 ed i 18 anni in cambio di denaro o altra utilità (art 600 bis comma 2 c.p.); in relazione al reato di pornografia minorile (art. 600 ter c.p.,) per l’ipotesi prevista dal terzo e dal quarto comma); in relazione al reato (art 600 quater c.p.) per l’ipotesi prevista dal comma 2; in relazione al reato di violenza sessuale, nei casi di minore gravità (art 609 bis comma 3 c.p.); in relazione al reato di corruzione di minorenne (art 609 quinquies c.p.).
I delitti, nella flagranza dei quali, la polizia giudiziaria, potrà disporre per poter procedere all’allontanamento d’urgenza dalla abitazione familiare, sono : il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare (art 570 c.p.) nelle ipotesi procedibili d’ufficio o comunque aggravate; il reato di abuso dei mezzi di correzione e di disciplina (art 571 c.p.); il reato di pornografia minorile (art 600 ter c.p.), nell’ipotesi prevista dal comma 6; il reato di minaccia, nell’ipotesi di minaccia grave o fatta in uno dei modi indicati dall’art 339 c.p., ad esempio con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite (art. 612, comma 2 c.p.). Tutto questo ove sussistano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l’integrità fisica o psichica della persona offesa.
Per tutto quanto su esposto, l’art. 384 bis c.p.p. esprime, a pieno, la volontà di una tutela incisiva della vittima per esempio nella minaccia aggravata e comunque per quei reati dove non era apprezzabile alcun intervento in quanto non coperti né da arresto facoltativo né da arresto obbligatorio.
Inoltre, violare l’art. 384 bis c.p.p. è reato. Infatti la L. n. 69/2019 detta “codice rosso” con l’inserimento dell’art. 387 bis c.p.[5], ha introdotto il reato di “Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa”.
In conclusione, l’isolamento imposto dall’emergenza sanitaria, la condivisione prolungata di spazi non sempre ampi e confortevoli e le preoccupazioni connesse all’instabilità economica stanno esasperando maggiormente le dinamiche violente nei rapporti di convivenza familiari, di cui sono vittime donne e minori.
Pertanto, oggi più che mai si esortano le donne a denunciare, perché gli strumenti di tutela forniti dal nostro ordinamento consentono alle istituzioni di intervenire in maniera efficace e celere. Inoltre, non mancano le iniziative, come l’applicazione “YouPol” che consente di interagire con la Polizia di Stato trasmettendo a questa, in tempo reale, messaggi e immagini, anche in forma anonima. L’applicazione, già usata per contrastare altri fenomeni criminali, è stata aggiornata in modo da consentire alle donne di segnalare eventuali reati di violenza domestica.
Inoltre si ricorda che la violenza contro la donna[6] [7]ha caratteristiche che la rendono universale perché non tiene conto dell’appartenenza sociale, politica, religiosa, del colore della pelle e della nazionalità. La violenza infatti affonda le proprie radici nel tessuto sociale e culturale dove sono fortemente radicati pregiudizi e stereotipi nei confronti della donna. Pertanto, nel suo contrasto, sono importanti gli strumenti normativi che ne impediscano la perpetrazione e la sua reiterazione ed è importante il lavoro di squadra a cui sono chiamati la magistratura, le forze dell’ordine, gli avvocati e i centri antiviolenza. Quindi occorre sempre considerare che per combattere tale violenza è necessario combatterne le sue radici culturali. Ciò può avvenire soltanto contrastando le discriminazioni e gli stereotipi attraverso l’educazione alla parità tra i sessi a partire dalle scuole, con la promozione e la diffusione della corretta cultura della relazione tra uomo e donna, e con la realizzazione delle pari opportunità in ogni ambito della vita pubblica e privata.
Assolei onlus di cui sono una delle operatrici e avvocate responsabili agisce su diversi fronti:
- Trasmettere conoscenze e consapevolezza alle donne che si rivolgono ai nostri sportelli di ascolto e assisterle in giudizio quando lo ritengano necessario e su loro esplicita richiesta;
- Realizzare iniziative nelle scuole e ovunque sia possibile parlare e avviare ragionamenti che suscitino nell’opinione pubblica una forte riprovazione sociale nei confronti dei comportamenti violenti sulle donne;
- Lavorare sui social e attraverso i mass media per comunicare interventi ed azioni positive nei confronti delle donne anche attraverso la diffusione della conoscenza della normativa esistente.
Anche questo mio contributo va in tale direzione
Avv. Francesca Scarfoglio
Roma, Assolei 27 aprile 2020
[1] ARTICOLO 384 BIS CPP
Allontanamento d’urgenza dalla casa familiare
“1. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di disporre, previa autorizzazione del pubblico ministero, scritta, oppure resa oralmente e confermata per iscritto, o per via telematica, l’allontanamento urgente dalla casa familiare con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, nei confronti di chi e’ colto in flagranza dei delitti di cui all’articolo 282-bis, comma 6, ove sussistano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l’integrità fisica o psichica della persona offesa. La polizia giudiziaria provvede senza ritardo all’adempimento degli obblighi di informazione previsti dall’articolo 11 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e successive modificazioni.
2. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui agli articoli 385 e seguenti del presente titolo. Si osservano le disposizioni di cui all’articolo 381, comma 3. Della dichiarazione orale di querela si da’ atto nel verbale delle operazioni di allontanamento”.
[2] ART. 282 BIS, co. 6, CPP
“6. Qualora si proceda per uno dei delitti previsti dagli articoli 570, 571, 572, 582, limitatamente alle ipotesi procedibili d’ufficio o comunque aggravate, 600, 600bis, 600ter, 600quater, 600 septies 1, 600 septies 2, 601, 602, 609bis, 609ter, 609quater, 609quinquies e 609octies e 612, secondo comma, 612 bis del codice penale, commesso in danno dei prossimi congiunti o del convivente, la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall’articolo 280, anche con le modalità di controllo previste all’articolo 275 bis”
[3] ART. 382 CPP. Stato di flagranza
“1. È in stato di flagranza chi viene colto nell’atto di commettere il reato ovvero chi, subito dopo il reato, è inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone ovvero è sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima (1).
2. Nel reato permanente [c.p. 158] lo stato di flagranza dura fino a quando non è cessata la permanenza.”
[4] ART. 381 COMMA 4 “Nelle ipotesi previste dal presente articolo si procede all’arresto in flagranza soltanto se la misura è giustificata dalla gravità del fatto ovvero dalla pericolosità del soggetto desunta dalla sua personalità o dalle circostanze del fatto”
[5] ART. 387 BIS CP. Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.
“Chiunque, essendovi legalmente sottoposto, violi gli obblighi o i divieti derivanti dal provvedimento che applica le misure cautelari di cui agli articoli 282 bis e 282 ter del codice di procedura penale o dall’ordine di cui all’articolo 384 bis del medesimo codice è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”.
[6] L’Onu nel 1995 (Dichiarazione e programma di azione Adottati dalla quarta Conferenza mondiale sulle donne: azione per la uguaglianza, lo sviluppo e la pace, Pechino, 4-15 settembre 1995) ha definito violenza contro le donne: “qualsiasi atto di violenza contro le donne che provoca, o potrebbe provocare, un danno fisico, sessuale o psicologico o una sofferenza alle donne, incluse le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, che si verifichino in pubblico o in privato”;
[7] L’articolo 3 della Convenzione di Istanbul (Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, Istanbul, 11 maggio 2011), definisce: ”la violenza contro le donne” è la violenza dei diritti umani e una forma di discriminazione nei confronti delle donne e si intendono tutti gli atti di violazione di genere che determinano o sono suscettibili di provocare danno fisico, sessuale, psicologico o economico o una sofferenza alle donne, comprese le minacce di tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica o privata; “violenza domestica“: tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all’interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l’autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima; “genere” sta a indicare i ruoli socialmente costruiti, comportamenti, attività e attributi che una data società ritenga appropriati per le donne e gli uomini; “violenza contro le donne basata sul genere” designa qualsiasi violenza diretta contro una donna in quanto tale, o che colpisce le donne in modo sproporzionato. L’ Art. 4 vieta alcuni tipi di discriminazione affermando che l’attuazione delle disposizioni della Convenzione da parte delle Parti, in particolare le misure destinate a tutelare i diritti delle vittime, deve essere garantita senza alcuna discriminazione fondata sul sesso, sul genere, sulla razza, sul colore, sulla lingua, sulla religione, sulle opinioni politiche o di qualsiasi altro tipo, sull’origine nazionale o sociale, sull’appartenenza a una minoranza nazionale, sul censo, sulla nascita, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere, sull’età, sulle condizioni di salute, sulla disabilità, sullo status matrimoniale, sullo status di migrante o di rifugiato o su qualunque altra condizione.