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Affido condiviso e Cassazione |
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Legittima la revoca dell'affido condiviso se il disaccordo dei genitori nuoce al minore.
È legittima la misura della revoca dell’affidamento condiviso quando l’assenza di dialogo e il continuo disaccordo dei genitori si traduce in un continuo stress per i figli. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza 5108/2012, bocciando il ricorso di un padre separato.
In sede di separazione, il giudice aveva stabilito l'affidamento condiviso ma visti i risultati il Tribunale di Roma, nel gennaio 2009, aveva disposto l'affidamento in via esclusiva alla madre, attribuendole anche l'esercizio esclusivo della potestà genitoriale e regolando il diritto del padre di frequentazione della bambina.
I due genitori, infatti, avevano iniziato a non parlarsi, decidendo “autonomamente le attività della figlia, costretta a fare due turni a scuola, due diverse attività sportive e persino due diete alimentari”. Il tutto ovviamente, come accertato dalla Ctu, era vissuto “molto male” dalla minore “in quanto fonte di confusione e di alterazione della sua condizione psicologica”.
Inutile, dunque, il ricorso del padre volto a dimostrare che l'affido esclusivo alla madre avrebbe dato vita a «immancabili atti di prevaricazione del genitore affidatario».
Per Piazza Cavour la Corte d'appello di Roma ha agito legittimamente alla luce del fatto che « l'affido condiviso si era dimostrato nocivo alla minore e possibile fonte di future patologie per la stessa, in quanto generante ansia, confusione e tensione” e dunque “irreprensibilmente” aveva concluso che fosse “pregiudizievoli al suo interesse”.
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