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La Corte Costituzionale con sentenza 245/2011 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 116 del codice civile limitatamente alle parole “ nonché un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano”.
La legge 94/2009 ( pacchetto sicurezza) aveva, infatti, integrato l’articolo 116 del c.c. richiedendo allo straniero che voleva contrarre matrimonio in Italia la presentazione all’ufficiale di Stato Civile anche di un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano. Pertanto, dall’entrata in vigore della legge, il matrimonio dello straniero (extracomunitario) era subordinato alla condizione che lo stesso fosse regolarmente soggiornante sul territorio nazionale.
Con la sentenza 245/2011, la Corte ha invece stabilito che il matrimonio è un diritto inviolabile della persona. Nello specifico, la Corte ha precisato che i diritti inviolabili, di cui all’art. 2 Cost., spettano “ai singoli non in quanto partecipi di una determinata comunità politica, ma in quanto esseri umani”, di talché la “condizione giuridica dello straniero non deve essere pertanto considerata – per quanto riguarda la tutela di tali diritti – come causa ammissibile di trattamenti diversificati e peggiorativi”. Se la ragione del divieto di contrarre matrimonio per gli stranieri non in regola con le norme sull’ingresso ed il soggiorno sia quella – legittima – di contrastare i matrimoni di comodo, la misura adottata, si legge nella sentenza, risulta non proporzionata se si tiene conto del sacrificio imposto alla libertà di contrarre matrimonio non solo degli stranieri ma, in definitiva, anche dei cittadini italiani che intendano coniugarsi con i primi. Del resto già l’articolo 30, comma 1-bis, del Dlgs n. 286/1998 prevede la revoca del permesso di soggiorno del cittadino straniero qualora venga accertato che al matrimonio non sia seguita l’effettiva convivenza, salvo che dal matrimonio sia nata prole.
agosto 2011, Novda
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Ultimo aggiornamento ( Friday 02 September 2011 )
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