Ecco il testo della nuova legge della Regione Lazio sull'immigrazione approvata il 14 luglio 2008 . Un segnale in controtendenza rispetto a quanto sta avvenendo da parte del Governo centrale contro gli immigrati a prescindere dal loro comportamento e dal loro curriculum.
(segue il testo)
L.R. 14 Luglio 2008, n. 10
Disposizioni per la promozione e la tutela dell'esercizio dei diritti civili e sociali e la
piena uguaglianza dei cittadini stranieri immigrati (1)
(1) Legge pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 21 luglio 2008,
n. 27
Art. 1
(Finalità)
1. La Regione, in attuazione dei principi stabiliti dallo Statuto e nel rispetto della
Costituzione, delle convenzioni di diritto internazionale e della normativa
comunitaria e statale vigente in materia di immigrazione, nonché tenuto conto degli
orientamenti espressi in materia dall’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU),
dalle organizzazioni internazionali e dal Consiglio d’Europa, promuove la rimozione
degli ostacoli che si oppongono all’esercizio dei diritti civili e sociali da parte dei
cittadini stranieri immigrati, al fine di garantire condizioni di uguaglianza rispetto ai
cittadini italiani.
2. La Regione, in particolare, attiva interventi ed iniziative al fine di:
a) rimuovere ogni forma di violenza, discriminazione e razzismo;
b) impegnarsi ad accogliere, nel rispetto dell’articolo 10 della Costituzione e
secondo le condizioni imposte dalla normativa statale, i cittadini stranieri immigrati
costretti a lasciare i paesi di origine a causa di eventi bellici e/o persecuzioni
politiche che costituiscono pericolo di vita e/o impediscono il rispetto e l’esercizio
delle libertà democratiche;
c) garantire l’effettivo godimento del diritto all’assistenza sociale e sanitaria;
d) garantire l’accesso ai pubblici servizi;
e) assicurare adeguati strumenti per agevolare l’assistenza abitativa;
f) promuovere ed agevolare l’inserimento dei minori nel sistema scolastico e
formativo nonché favorire il diritto allo studio universitario degli studenti immigrati;
g) sostenere la formazione professionale nonché l’inserimento nel mondo del lavoro;
h) favorire, anche attraverso appositi servizi di mediazione interculturale, il
reciproco riconoscimento e la valorizzazione delle diverse identità culturali;
i) rimuovere ogni forma di discriminazione che non consenta una concreta
partecipazione alla vita pubblica a livello locale, in attuazione della legge 8 marzo
1994, n. 203 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla partecipazione degli
stranieri alla vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992,
limitatamente ai capitoli A e B);
l) promuovere, anche in concorso con altre regioni, enti ed istituzioni pubbliche e
private operanti nel settore dell’immigrazione, il mantenimento del legame con il
paese di provenienza e con le famiglie di origine, favorendo, in particolare, i progetti
di cittadini stranieri immigrati per il loro rientro nei paesi d’origine;
m) promuovere azioni di tutela nei confronti di gruppi svantaggiati, di esuli, di
soggetti socialmente discriminati e di minoranze culturali prive di riconoscimento
nonché nei confronti di gruppi gravemente sfruttati sessualmente, sul lavoro e nelle
forme di accattonaggio forzoso per conto terzi;
n) garantire, attraverso appositi strumenti di informazione, l’effettiva conoscenza e
l’efficace utilizzo degli strumenti di tutela legale previsti dall’ordinamento italiano;
o) assicurare ai giovani immigrati di seconda generazione percorsi di integrazione
adeguati alle dinamiche di interazione fra culture diverse;
p) assicurare ai cittadini stranieri immigrati fin dal raggiungimento della maggiore
età, l’informazione e l’educazione all’acquisizione della cittadinanza italiana.
3. La Regione, nelle more dell’adozione di un’apposita disciplina in materia di
elettorato attivo e passivo favorisce, altresì, la più ampia partecipazione dei cittadini
stranieri immigrati alla vita politico istituzionale della Regione e delle comunità
locali.
Art. 2
(Destinatari)
1. I destinatari degli interventi previsti dalla presente legge, di seguito definiti
cittadini stranieri immigrati, sono:
a) i cittadini di stati non appartenenti all’Unione europea, inclusi gli apolidi, i
richiedenti asilo ed i rifugiati, regolarmente soggiornanti ai sensi della normativa
vigente, che risiedono o sono domiciliati stabilmente nel territorio regiona le;
b) i cittadini di stati non appartenenti all’Unione europea, presenti nel territorio della
Regione, che si trovino nelle condizioni di cui agli articoli 18 e 19 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e successive
modifiche;
c) i cittadini stranieri immigrati in attesa della conclusione del procedimento di
regolarizzazione.
2. Gli interventi previsti dalla presente legge, nel rispetto della normativa statale
vigente, sono estesi ai soggetti che hanno usufruito del ricongiungimento familiare
ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs. 286/1998 e successive modifiche nonché ai minori
non accompagnati, ai giovani immigrati di seconda generazione e alle vittime della
tratta e della riduzione in schiavitù.
Art. 3
(Funzioni della Regione)
1. La Regione svolge attività di programmazione, regolazione e attuazione degli
interventi previsti dalla presente legge in favore dei cittadini stranieri immigrati,
nonché di monitoraggio, controllo e valutazione degli interventi medesimi e, in
generale, del fenomeno migratorio nel proprio territorio.
2. La Regione provvede in particolare a:
a) adottare il programma triennale degli interventi e i relativi aggiornamenti annuali
con particolare riguardo alla creazione, in ciascuna provincia, di servizi socio
assistenziali dedicati alla protezione di vittime della tratta e della riduzione in
schiavitù;
b) attuare in via diretta gli interventi considerati di particolare interesse regionale
individuati nel programma triennale;
c) valutare l’efficacia e l’efficienza degli interventi attuati nel territorio regionale ed
effettuare l’analisi ed il monitoraggio del fenomeno dell’immigrazione, anche
avvalendosi della Consulta regionale per l’immigrazione di cui all’articolo 23 e
dell’Osservatorio regionale contro il razzismo e la discriminazione di cui all’articolo
26;
d) predisporre, anche avvalendosi della Consulta regionale per l’immigrazione, il
rapporto sulla presenza e sulla condizione dei cittadini stranieri immigrati nel
territorio regionale da trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi
dell’articolo 21, comma 4 ter, del d.lgs. 286/1998;
e) promuovere l’attività delle associazioni, degli enti e degli organismi che operano
a favore dei cittadini stranieri immigrati e curare la tenuta del registro regionale
delle associazioni, degli enti e degli organismi che operano a favore dei cittadini
stranieri immigrati di cui all’articolo 27;
f) promuovere l’effettiva partecipazione dei cittadini stranieri immigrati alle
assemblee provinciali di cui all’articolo 25 quali organismi di rappresentanza
consultiva;
g) partecipare ai consigli territoriali per l’immigrazione, istituiti ai sensi dell’articolo
3, comma 6, del d.lgs. 286/1998, con propri rappresentanti designati dal Presidente
della Regione, scelti fra i membri stranieri della Consulta regionale di cui
all’articolo 23, su proposta dell’assessore regionale competente in materia di
immigrazione;
h) organizzare la conferenza regionale sull’immigrazione, con cadenza biennale,
anche al fine di predisporre il programma triennale di cui all’articolo 21.
3. A1 fine di programmare e coordinare gli interventi per l’integrazione dei cittadini
stranieri immigrati, la Giunta regionale istituisce, con propria deliberazione, un
tavolo interassessorile di coordinamento permanente composto dagli assessori
regionali competenti nelle materie disciplinate dalla presente legge nonché dai
componenti dell’ufficio di presidenza della competente commissione consiliare
permanente. Al tavolo possono partecipare i sindaci nonché gli assessori competenti
dei comuni eventualmente interessati dalla programmazione degli interventi.
Art. 4
(Funzioni delle province)
1. Le province, in materia di interventi a favore dei cittadini stranieri immigrati,
svolgono le seguenti funzioni:
a) predispongono piani annuali riguardanti i servizi e gli interventi a valenza sovra
distrettuale, anche promuovendo forme di partecipazione dei cittadini stranieri
immigrati e delle loro associazioni;
b) partecipano alla definizione ed all’attuazione dei servizi e degli interventi da
inserire nei piani di zona di cui all’articolo 51 della legge regionale 9 settembre
1996, n. 38 (Riordino, programmazione e gestione degli interventi e dei servizi
socio-assistenziali nel Lazio) e successive modifiche;
c) elaborano e attuano progetti in materia di orientamento, formazione professionale
ed inserimento lavorativo;
d) elaborano e attuano politiche di alfabetizzazione, istruzione e formazione per
coloro che sono impossibilitati ad accedere ai normali percorsi, anche mediante la
realizzazione di corsi da effettuare nelle strutture pubbliche e accreditate presenti
nella provincia;
e) definiscono programmi di formazione permanente rivolti agli operatori del
settore.
Art. 5
(Funzioni dei comuni)
1. I comuni, in materia d’interventi a favore dei cittadini stranieri immigrati,
svolgono, in forma singola o associata, le seguenti funzioni:
a) programmano e realizzano i servizi e gli interventi previsti nei piani di zona di cui
all’articolo 51 della l.r. 38/1996 e successive modifiche, anche promuovendo
l’istituzione di uno sportello unico per l’informazione, la formazione e l’assistenza
dei cittadini stranieri immigrati;
b) favoriscono l’esercizio dei diritti civili da parte dei cittadini stranieri immigrati e
la loro partecipazione alla vita sociale ed istituzionale ed in particolare:
1) l’attività di supporto e di assistenza al fine di un efficace e corretto utilizzo degli
strumenti di tutela legale previsti dall’ordinamento italiano;
2) l’assistenza per richiedenti asilo, rifugiati e sottoposti a regime di protezione
umanitaria nonché alle vittime di grave sfruttamento e riduzione in schiavitù;
3) i servizi di mediazione linguistico-culturale;
4) l’attività di sensibilizzazione sui temi del dialogo interculturale;
5) il sostegno, ove necessario, e il supporto nell’ambito delle procedure di
regolarizzazione anche attraverso il rafforzamento della rete e dell’integrazione tra
gli uffici e i servizi preposti.
Art. 6
(Politiche contro la discriminazione e il razzismo)
1. La Regione promuove e sostiene iniziative di monitoraggio, informazione,
educazione, assistenza e tutela legale per le vittime di ogni forma di discriminazione
diretta e indiretta, per motivi razziali, etnici o religiosi, nonché per le vittime di
situazioni di violenza o di grave sfruttamento.
2. Per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1, la Regione può avvalersi
della collaborazione degli enti locali, delle associazioni di immigrati,
dell’Osservatorio regionale di cui all’articolo 26, di enti e organismi che, comunque,
si occupano di cittadini stranieri immigrati, nonché dell’attività degli organismi di
consultazione e partecipazione di cui alla presente legge.
Art. 7
(Protezione sociale e rientro volontario nei paesi di origine)
1. La Regione, anche nell’ambito di programmi nazionali, comunitari o
internazionali, concede incentivi agli enti locali nonché agli organismi che operano a
favore dei cittadini stranieri immigrati iscritti nel registro regionale di cui all’articolo
27 per la realizzazione di:
a) azioni di protezione, assistenza, integrazione sociale con particolare riferimento
alle persone vittime di situazioni di violenza o di grave sfruttamento, anche in
ambito lavorativo;
b) azioni di sostegno al rientro volontario nei paesi di origine.
Art. 8
(Politiche ed interventi per il reinserimento)
1. La Regione, in conformità con la normativa vigente, sostiene progetti specifici
che favoriscano il ricorso agli istituti previsti dall’ordinamento in alternativa o in
sostituzione della pena detentiva nonché interventi di reinserimento sociale realizzati
dagli enti locali e dagli organismi che operano a favore dei cittadini stranieri
immigrati iscritti nel registro regionale di cui all’articolo 27.
2. La Regione, nel rispetto della normativa vigente, promuove la stipula di protocolli
d’intesa con il provveditorato regionale dell’amministrazione penitenziaria e con il
Centro per la giustizia minorile per il Lazio al fine di programmare interventi diretti
a rimuovere le condizioni che limitano l’accesso agli istituti previsti
dall’ordinamento in alternativa o in sostituzione della pena detentiva, nonché ai
permessi premio di cui all’articolo 30 ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme
sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative
della libertà) e successive modifiche.
3. Gli enti locali, nell’ambito dei piani di zona di cui alla legge 8 novembre 2000, n.
328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali) e successive modifiche, prevedono progetti specifici per i cittadini stranieri
immigrati in esecuzione penale esterna.
Art. 9
(Politiche per l’integrazione delle seconde generazioni)
1. La Regione promuove e sostiene iniziative di sensibilizzazione ed educazione al
confronto e alla mediazione fra culture diverse e identità plurali rivolte ai giovani
immigrati di seconda generazione.
Art. 10
(Partecipazione alla vita pubblica e accesso ai servizi pubblici)
1. La Regione, in collaborazione con gli enti locali, al fine di favorire la
partecipazione alla vita pubblica dei cittadini stranieri immigrati:
a) riconosce e promuove forme di rappresentanza consultiva;
b) tutela le libertà di espressione, di associazione e di riunione;
c) promuove negli organismi di rappresentanza l’equilibrio di genere;
d) promuove e sostiene attività e strumenti d’informazione.
2. La Regione, per facilitare l’accesso ai servizi pubblici da parte dei cittadini
stranieri immigrati, in collaborazione con i soggetti pubblici e privati erogatori dei
servizi stessi, promuove e sostiene:
a) programmi di formazione mirata per il personale utilizzato nell’erogazione delle
prestazioni;
b) l’impiego di mediatori interculturali in possesso di qualifica professionale
legalmente riconosciuta ottenuta ai sensi della normativa regionale vigente.
Art. 11
(Diritto allo studio, all’integrazione scolastica
e culturale dei minori e degli adulti)
1. La Regione, nell’ambito delle proprie competenze, assicura il diritto allo studio
dei cittadini stranieri immigrati e la loro integrazione nel sistema educativo e
scolastico.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione, in collaborazione con le competenti
amministrazioni statali e locali, nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni
scolastiche, promuove iniziative nell’ambito del sistema scolastico che favoriscano:
a) la conoscenza dell’ordinamento italiano e delle sue istituzioni nazionali e
regionali;
b) l’apprendimento ed il perfezionamento della lingua italiana per minori ed adulti;
c) l’educazione interculturale, con particolare riferimento ai giovani immigrati di
seconda generazione fino al ventiseiesimo anno di età;
d) l’apprendimento dell’educazione civica, con particolare riferimento
all’informazione sulla legislazione in materia di cittadinanza nonché al significato
connesso all’acquisizione della cittadinanza medesima;
e) la costruzione di reti di scuole che promuovano l’integrazione culturale e
formativa;
f) la partecipazione dei genitori alla vita scolastica dei minori;
g) la creazione e l’ampliamento di biblioteche scolastiche interculturali,
comprendenti testi plurilingue, favorendo il rapporto con i sistemi bibliotecari
pubblici già presenti sul territorio regionale;
h) la conoscenza del fenomeno migratorio.
3. La Regione promuove, altresì, d’intesa con l’Ufficio scolastico regionale,
interventi riguardanti la formazione interculturale di dirigenti e docenti nonché corsi
di aggiornamento rivolti ai docenti per l’acquisizione di competenze metodologico/
didattiche per l’insegnamento della lingua italiana.
4. La Regione sostiene interventi di formazione degli adulti volti a favorire
l’apprendimento ed il perfezionamento della lingua italiana, nonché iniziative volte
a favorire il conseguimento di titoli di studio anche mediante percorsi integrativi
degli studi sostenuti nei paesi di provenienza in collaborazione con i competenti
consolati.
Art. 12
(Formazione professionale ed universitaria)
1. La Regione, in collaborazione con gli enti locali, con le istituzione scolastiche ed
universitarie e con gli enti di formazione accreditati, nell’ambito degli interventi
previsti dalla specifica normativa regionale, promuove e favorisce:
a) le iniziative di orientamento, di tirocinio, di formazione, a favore dei cittadini
stranieri immigrati;
b) l’istituzione di borse di studio per cittadini stranieri immigrati iscritti a corsi di
laurea e a corsi post laurea nelle università degli studi e negli istituti di ricerca aventi
sede nel territorio della Regione;
c) la stipula di accordi di cooperazione fra università con sede nel territorio della
Regione e università di paesi non appartenenti all’Unione europea, anche al fine di
facilitare il rientro e il reinserimento nei paesi di origine dei cittadini stranieri
immigrati laureati nelle università aventi sede nel territorio della Regione;
d) i programmi di sostegno degli studenti, dei ricercatori, dei docenti e dei tecnici
stranieri operanti nelle università degli studi e negli istituti di ricerca aventi sede nel
territorio della Regione;
e) gli interventi di formazione nei paesi di provenienza nell’ambito dei programmi di
cui all’articolo 23 del d.lgs. 286/1998 e successive modifiche.
2. La Regione favorisce tutte le attività di formazione mirate alla conoscenza della
legislazione in materia di sicurezza sul posto di lavoro e di assistenza sanitaria,
realizzate in collaborazione con enti e istituti previdenziali, assistenziali, sanitari, di
vigilanza, associazioni sindacali dei lavoratori, dei datori di lavoro ed enti bilaterali.
3. La Regione, al fine di assicurare l’effettivo accesso al sistema formativo ed al
mondo del lavoro, per quanto di propria competenza e nel rispetto della normativa
vigente in materia, opera per il riconoscimento delle competenze e la valorizzazione
dei titoli e delle professionalità acquisiti nei paesi di provenienza nonché delle
iniziative finalizzate alla formazione qualificata nei paesi stessi.
Art. 13
(Politiche abitative)
1. La Regione favorisce l’acquisizione della prima casa in proprietà e l’accesso alle
locazioni a uso abitativo per i cittadini stranieri immigrati, in conformità all’articolo
40 del d.lgs. 286/1998 e successive modifiche.
2. Con accordo di programma, la Regione, le province e i comuni disciplinano la
realizzazione di programmi integrati finalizzati a soddisfare esigenze abitative
correlate ad azioni di inserimento lavorativo e di formazione.
3. La Regione, attraverso la concessione di contributi ai comuni, promuove:
a) l’attivazione e lo svolgimento di servizi di agenzia sociale per la casa;
b) l’utilizzo ed il recupero del patrimonio edilizio esistente e disponibile, anche
mediante la definizione di un sistema di garanzie e di benefici fiscali relativamente
ai tributi locali;
c) la realizzazione di interventi di facilitazione alla locazione e al credito per
l’acquisto o la ristrutturazione della prima casa, anche attraverso l’istituzione di
appositi fondi di rotazione e garanzia.
Art. 14
(Politiche del lavoro e di sostegno all’imprenditorialità)
1. I cittadini stranieri immigrati hanno diritto a condizioni di pari opportunità
all’inserimento lavorativo e al sostegno ad attività autonome, anche in forma
imprenditoriale e cooperativa.
2. La Regione e le province, nell’ambito delle rispettive competenze e degli
interventi di politica del lavoro previsti dalla normativa regionale vigente in materia:
a) favoriscono l’inserimento lavorativo dei cittadini stranieri immigrati, anche
mediante la qualificazione della rete dei servizi per il lavoro e la formazione degli
operatori;
b) sostengono le iniziative autonome prevedendo forme di cooperazione, di accesso
al credito e iniziative di supporto alle attività imprenditoriali, con particolare
riguardo alle iniziative da parte di giovani e donne, nonché alle vittime della tratta,
gravemente sfruttate in regime di protezione sociale.
3. La Regione stipula convenzioni con gli enti bilaterali rappresentativi a livello
regionale dei lavoratori e dei datori di lavoro, con gli enti di patronato e con gli enti
locali, dirette ad assicurare idonee condizioni di lavoro e di accoglienza dei
lavoratori e a garantire le necessarie verifiche.
4. La Regione, d’intesa con la provincia interessata e previa informazione degli
organismi competenti, per assicurare una corretta gestione dei rapporti di lavoro di
tipo stagionale, promuove convenzioni ai sensi dell’articolo 24, comma 5, del d.lgs.
286/1998 e successive modifiche, con gli enti bilaterali finalizzate a:
a) osservare l’andamento del mercato del lavoro stagionale e stimare il fabbisogno di
manodopera stagionale per aree e settori di attività economica;
b) assicurare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro stagionale, anc he facilitando
le procedure per la sottoscrizione dei contratti di lavoro e l’adempimento degli oneri
contributivi, previdenziali e assistenziali;
c) favorire il reperimento degli alloggi, singoli o collettivi, necessari a ospitare i
lavoratori stagionali da parte dei datori di lavoro della medesima zona;
d) rafforzare il controllo ispettivo e sindacale della regolarità dei rapporti di lavoro,
con particolare attenzione alle situazioni di grave sfruttamento lavorativo;
e) facilitare l’accesso dei lavoratori stagionali, anche attraverso l’informazione sui
loro diritti e doveri, ai servizi sociali, ai centri di accoglienza e ad altre sistemazioni
alloggiative idonee e dignitose, nonché a tutte le prestazioni concernenti i diritti
sociali.
5. In conformità ai principi di cui all’articolo 2, commi 2 e 3, del d.lgs. 286/1998, è
riconosciuto ai cittadini stranieri immigrati legalmente soggiornanti, il diritto di
partecipare a concorsi per l’accesso al pubblico impiego banditi nell’ambito
dell’ordinamento regionale che, per esplicita previsione normativa, non siano
riservati in via esclusiva a cittadini italiani.
6. La Regione, d’intesa con gli ispettorati del lavoro, attiva iniziative finalizzate al
monitoraggio e al controllo su aree e settori produttivi per l’emersione delle
situazioni di sfruttamento lavorativo ed a fornire adeguata ed efficace tutela.
Art. 15
(Accesso alle prestazioni socio-sanitarie)
1. In attuazione degli articoli 34, 35 e 41 del d.lgs. 286/1998 e ferme restando le
disposizioni di cui al comma 2 dello stesso articolo 35, la Regione garantisce ai
cittadini stranieri immigrati anche non in regola con il permesso di soggiorno:
a) gli interventi riguardanti le attività sanitarie previs te dai livelli essenziali di
assistenza nell’ambito del servizio sanitario regionale nonché le provvidenze e le
prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale previste dalla normativa vigente
nell’ambito del sistema integrato regionale di interventi e servizi sociali, fatto salvo
quanto stabilito dall’articolo 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
relativo alle disposizioni in materia di politiche sociali concernenti i cittadini
stranieri immigrati;
b) le prestazioni sanitarie di cura ambulatoriali ed ospedaliere, urgenti o comunque
essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio, gli interventi di tutela
della salute mentale, di medicina preventiva e di riabilitazione con particolare
attenzione a quella post-infortunistica nonché gli interventi di prevenzione e
riduzione del danno rispetto ai comportamenti a rischio, anche in ambito detentivo, a
salvaguardia della salute individuale e collettiva, relativamente agli immigrati non in
regola con il permesso di soggiorno;
c) la tutela sociale della gravidanza e della maternità nonché la tutela della salute
delle donne e dei minori, anche non in regola con il permesso di soggiorno,
garantendo l’accessibilità alle strutture sanitarie e la fruibilità delle prestazioni anche
attraverso interventi di offerta attiva di informazione ed educazione sanitaria.
2. La Regione promuove, anche attraverso le aziende sanitarie, gli enti locali e gli
organismi del terzo settore con specifica esperienza, lo sviluppo di interventi
informativi destinati ai cittadini stranieri immigrati e di attività di mediazione
interculturale in campo socio-sanitario, finalizzati ad assicurare gli elementi
conoscitivi idonei a facilitare l’accesso ai servizi sanitari e socio-sanitari e a
diffondere sani stili di vita nel rispetto dell’appartenenza culturale.
3. La Regione può concedere, altresì, incentivi ai soggetti attuatori delle politiche
sanitarie e sociali per progetti di supporto alla tutela della salute e all’accesso ai
servizi da parte dei cittadini stranieri immigrati.
4. Ai sensi dell’articolo 36, comma 2, del d.lgs. 286/1998, l’amministrazione
regionale, nell’ambito di programmi umanitari, finanzia e coordina gli enti del
servizio sanitario regionale autorizzati all’erogazione di prestazioni di alta
specializzazione a favore di cittadini stranieri immigrati, con particolare riguardo ai
minori, provenienti dai paesi nei quali non esistono o non sono accessibili
competenze medico specialistiche per il trattamento di specifiche patologie, in
assenza di accordi di reciprocità relativi all’assistenza sanitaria.
5. La Regione può contribuire a sostenere le spese necessarie a consentire il
rimpatrio delle salme dei cittadini stranieri immigrati indigenti deceduti nel territorio
regionale.
Art. 16
(Mediazione interculturale)
1. La Giunta regionale, con provvedimento da adottarsi entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad aggiornare, relativamente
all’attività di mediazione interculturale, il repertorio regionale istituito dalla
deliberazione 22 marzo 2006, n. 128.
2. Nell’ambito degli atti di programmazione relativi alla formazione professionale
sono stabiliti i criteri e le modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per
mediatori interculturali.
3. La Regione promuove i corsi di cui al comma 2, nonché corsi periodici di
formazione e di aggiornamento in materia di immigrazione per gli operatori
regionali, provinciali, comunali, del servizio sanitario regionale, del servizio
scolastico e degli enti pubblici.
4. La Regione, in collaborazione con gli enti locali, favorisce, altresì, interventi per
l’attivazione di servizi di mediazione interculturale.
Art. 17
(Tutela dei minori)
1. La Regione garantisce ai minori immigrati presenti sul territorio regionale pari
condizioni di accesso ai servizi per l’infanzia, ai servizi scolastici ed agli interventi
in materia di diritto allo studio, previsti dalla normativa regionale.
2. La Regione concede finanziamenti agli enti locali, agli enti pubblici nonché agli
organismi iscritti nel registro regionale di cui all’articolo 27 per interventi mirati
all’accoglienza, alla protezione e all’inserimento sociale dei minori immigrati non
accompagnati presenti sul territorio regionale.
3. Gli interventi di cui al comma 2 possono proseguire anche successivamente al
raggiungimento della maggiore età, al fine di sostenere la conclusione dei percorsi di
integrazione.
Art. 18
(Interventi di protezione a favore di richiedenti asilo e rifugiati)
1. La Regione, nell’ambito delle proprie competenze, concorre, anche attraverso
strumenti di partecipazione, alla tutela del diritto d’asilo e sostiene gli enti locali e
gli altri soggetti, pubblici e privati, che prestano servizi finalizzati all’accoglienza
dei richiedenti asilo e alla tutela dei rifugiati nonché degli altri stranieri beneficiari
di forme di protezione per motivi umanitari ai sensi dell’articolo 18 del d.lgs.
286/1998 e successive modifiche.
2. La Regione sostiene, altresì, progetti territoriali rivolti ai soggetti di cui al comma
1, finalizzati a garantire servizi socio-sanitari, di inserimento lavorativo e tutela
legale con particolare riferimento alle vittime di tortura e di gravi violenze.
Art. 19
(Centri di permanenza temporanea ed assistenza e centri di identificazione)
1. La Regione, nel rispetto delle competenze statali in materia e in collaborazione
con le locali prefetture- uffici territoriali del governo, contribuisce con propri fondi a
migliorare le condizioni ambientali dei centri di permanenza temporanea e
assistenza e dei centri di identificazione per richiedenti asilo e svolge costante
attività di osservazione e monitoraggio sul loro funzionamento, con particolare
riferimento al rispetto delle normative nazionali e internazionali e, più in generale, al
rispetto dei diritti umani fondamentali dei cittadini stranieri immigrati trattenuti.
2. Nell’ambito delle funzioni di cui al comma 1, la Regione, attraverso la stipula di
apposite convenzioni con le prefetture- uffici territoriali del governo, favorisce e
promuove l’accesso ai centri di permanenza temporanea e assistenza ed ai centri di
identificazione presenti sul territorio regionale, di rappresentanti dell’Osservatorio
regionale di cui all’articolo 26, della Consulta regionale di cui all’articolo 23, delle
assemblee provinciali dei cittadini stranieri immigrati di cui all’articolo 25 e degli
organismi senza fini di lucro operanti nel settore.
Art. 20
(Finanziamento dei centri di accoglienza)
1. La Regione, in collaborazione con le province e i comuni, finanzia i centri di
accoglienza di cui all’articolo 40 del d.lgs. 286/1998 e successive modifiche.
Art. 21
(Programma triennale degli interventi)
1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, sentita la Consulta
regionale di cui all’articolo 23 e acquisito il parere della competente commissione
consiliare permanente, adotta, al fine di attuare le politiche regionali di cui agli
articoli da 6 a 19, in coerenza con gli obiettivi della programmazione economicosociale
regionale generale e del piano socio-assistenziale regionale, il programma
triennale degli interventi per l’integrazione dei cittadini stranieri immigrati, di
seguito denominato programma triennale, il quale costituisce riferimento per la
definizione degli obiettivi e delle strategie degli enti locali.
2. Il programma triennale individua in particolare:
a) le aree prioritarie di intervento e gli obiettivi da perseguire;
b) la tipologia degli interventi attuati direttamente dalla Regione;
c) la tipologia degli interventi di competenza degli enti locali;
d) i criteri e le modalità per la concessione dei contributi a favore delle associazioni,
degli enti e degli organismi iscritti al registro regionale di cui all’articolo 27, con
priorità per le associazioni composte in misura prevalente da immigrati;
e) i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse regionali, tenuto conto anche
delle aree maggiormente interessate dal fenomeno migratorio;
f) i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse provenienti dal fondo
nazionale per le politiche sociali finalizzate alle politiche migratorie;
g) gli indirizzi ed i criteri per la predisposizione dei servizi e degli interventi da
inserire nei piani di zona di cui all’articolo 51 della l.r. 38/1996 e successive
modifiche;
h) gli indirizzi ed i criteri per la predisposizione dei piani annuali provinciali
riguardanti interventi e servizi a valenza sovra distrettuale;
i) i criteri e le modalità per la verifica dello stato di attuazione degli interventi
nonché per l’ eventuale revoca dei finanziamenti.
3. Il programma triennale è articolato in piani annuali aggiornati dalla Giunta
regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente, previo parere
della Consulta regionale di cui all’articolo 23, in relazione alle risorse disponibili nei
relativi bilanci di previsione, anche unitamente ai piani di utilizzazione delle risorse
del fondo per l’attuazione del piano socio-assistenziale regionale e delle risorse del
fondo nazionale per le politiche sociali assegnate alla Regione.
4. Qualora si verifichino flussi migratori di eccezionale intensità, in occasione di
disastri naturali, conflitti interni o internazionali o altri eventi di particolare gravità
in paesi non appartenenti all’Unione europea, la Giunta regionale può, per esigenze
umanitarie, predisporre un piano straordinario di interventi, anche in deroga al
programma triennale, finalizzato alla prima accoglienza di cittadini stranieri
immigrati cui sia riconosciuto il diritto a un trattamento temporaneo di accoglienza
ai sensi dell’articolo 20 del d.lgs. 286/1998.
Art. 22
(Clausola valutativa)
1. La Giunta regionale, con cadenza triennale, presenta una relazione al Consiglio
regionale sull’attuazione della presente legge e sui risultati ottenuti che indichi in
particolare:
a) i risultati degli interventi effettuati, anche dal punto di vista dell’analisi costibenefici;
b) le attività svolte dalla Consulta regionale di cui all’articolo 23 e dall’Osservatorio
regionale di cui all’articolo 26 nonché lo stato dei fenomeni di discriminazione e di
sfruttamento di cittadini stranieri immigrati;
c) il livello di accesso dei cittadini stranieri immigrati ai servizi pubblici;
d) gli interventi attuati per incrementare la partecipazione dei cittadini stranieri
immigrati alla vita pubblica locale e per favorire la comunicazione tra le diverse
identità culturali presenti nel territorio regionale.
Art. 23
(Consulta regionale)
1. In attuazione dell’articolo 75 dello Statuto, è istituita, presso l’assessorato
competente in materia di immigrazione, la Consulta regionale per l’immigrazione, di
seguito denominata Consulta.
2. La Consulta è composta:
a) da dodici cittadini stranieri immigrati di cui quattro designati dall’Assemblea
provinciale di Roma e due da ciascuna delle restanti assemblee provinciali di cui
all’articolo 25;
b) da tre rappresentanti delle organizzazioni senza fini di lucro maggiormente
rappresentative sul piano regionale che operano a favore dei cittadini stranieri
immigrati, scelti tra cittadini stranieri immigrati;
c) da tre rappresentanti designati dalle strutture regionali delle organizzazioni dei
datori di lavoro operanti nei diversi settori economici interessati alla presenza di
lavoratori e lavoratrici immigrati, maggiormente rappresentative a livello nazionale;
d) da quattro rappresentanti delle confederazioni sindacali designati dalle strutture
regionali delle confederazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative
a livello nazionale nella presenza di mano d’opera straniera;
e) da tre rappresentanti degli istituti di patronato e di assistenza sociale di cui alla
legge 30 marzo 2001, n. 152 (Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di
assistenza sociale) e successive modifiche, di cui due provenienti dagli istituti
costituiti dalle organizzazioni dei lavoratori dipendenti ed uno dalle organizzazioni
dei lavoratori autonomi;
f) da un rappresentante dei comuni designato dall’Associazione nazionale comuni
italiani (ANCI);
g) da un rappresentante di ciascuna delle province del Lazio;
h) da un componente dell’Osservatorio regionale di cui all’articolo 26;
i) dai presidenti o loro delegati delle singole assemblee provinciali di cui all’articolo
25;
l) da un rappresentante designato dal Centro per la giustizia minorile per il Lazio.
3. La Consulta elegge al suo interno il Presidente, scelto tra i cittadini stranieri
immigrati.
4. La Consulta svolge i seguenti compiti:
a) rappresenta le istanze dei cittadini stranieri immigrati residenti nel territorio del
Lazio;
b) formula proposte sull’adeguamento delle politiche regionali alla realtà
dell’immigrazione nel Lazio;
c) esprime una valutazione preventiva in ordine al programma triennale e ai piani
annuali;
d) sottopone alla Giunta regionale il rapporto annuale sull’attuazione delle politiche
in materia di immigrazione realizzate sul territorio regionale;
e) esprime parere su ogni altro argomento sottoposto dai competenti organi della
Regione.
Art. 24
(Costituzione e funzionamento della Consulta)
1. La Consulta, nella cui composizione deve essere assicurata una rappresentanza
femminile non inferiore al 30 per cento e una maggioranza di cittadini stranieri
immigrati, è costituita con decreto del Presidente della Regione, dura in carica fino
all’insediamento del nuovo Consiglio regionale ed è rinnovata entro novanta giorni
dall’insediamento stesso.
2. Le designazioni per la costituzione della Consulta sono effettuate entro il termine
di trenta giorni dalla data della relativa richiesta, decorso il quale la Consulta è
costituita sulla base delle designazioni ricevute, sempre che sia assicurata la nomina
della maggioranza dei componenti e fatte salve, comunque, le successive
integrazioni.
3. La Consulta disciplina le modalità del proprio funzionamento con apposito
regolamento. Le funzioni di segretario della Consulta sono svolte da un funzionario
della struttura regionale competente in materia di immigrazione.
4. La partecipazione alle sedute della Consulta è gratuita, fatto salvo il rimborso
delle spese di viaggio per coloro che non risiedano nel comune in cui si svolgono le
sedute stesse.
Art. 25
(Assemblee provinciali dei cittadini stranieri immigrati)
1. La Regione, al fine di favorire forme istituzionali organizzate di rappresentanza e
di piena ed attiva partecipazione, promuove l’istituzione delle assemblee provinciali
dei cittadini stranieri immigrati presenti sul territorio provinciale.
2. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente,
con provvedimento da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, disciplina le modalità relative alla prima convocazione delle
assemblee.
3. Le assemblee definiscono le modalità del proprio funzionamento con apposito
regolamento da adottarsi nella prima seduta.
Art. 26
(Osservatorio regionale contro il razzismo e la discriminazione)
1. Le Regione, in collaborazione con le province, i comuni e le associazioni di
immigrati e del volontariato sociale, in attuazione delle disposizioni di cui
all’articolo 44, comma 12, del d.lgs. 286/1998, istituisce, presso l’assessorato
regionale competente in materia di politiche sociali, l’Osservatorio regionale contro
il razzismo e la discriminazione, di seguito denominato Osservatorio, quale
organismo di garanzia con compiti di monitoraggio e di informazione nei confronti
dei cittadini stranieri immigrati vittime di discriminazioni.
2. La Regione, attraverso l’Osservatorio, coordina le reti territoriali di sportelli legali
e di associazioni di immigrati e antirazziste operanti sul territorio, al fine di
valorizzarne la capillare diffusione e la condizione di prossimità alle potenziali
vittime di discriminazioni, garantendo risorse adeguate e sostenendo l’attività dei
nodi territoriali. All’Osservatorio possono essere indirizzate eventuali segnalazioni
anche da parte di singoli cittadini stranieri immigrati o da realtà associative.
3. La Giunta regionale, con provvedimento da adottarsi entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, disciplina le modalità di
funzionamento dell’Osservatorio nonché i criteri per la nomina dei componenti.
Art. 27
(Registro regionale delle associazioni, degli enti e degli organismi
che operano a favore dei cittadini stranieri immigrati)
1. La Regione riconosce e sostiene l’attività delle associazioni, degli enti e degli
organismi che operano a favore dei cittadini stranieri immigrati per il perseguimento
di finalità di carattere sociale, civile e culturale e come mezzo di aggregazione tra le
comunità di cittadini stranieri immigrati.
2. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito, presso la struttura regionale
competente in materia di immigrazione, il registro regionale delle associazioni, degli
enti e degli organismi che operano a favore dei cittadini stranieri immigrati, di
seguito denominato registro, che può essere funzionalmente articolato in sezioni.
3. La Giunta regionale, con provvedimento da adottarsi entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sentite le commissioni consiliari
permanenti in materia di politiche sociali e affari comunitari, determina i requisiti e
le modalità per l’iscrizione al registro di cui al comma 2.
4. L’iscrizione al registro è requisito indispensabile per beneficiare dei finanziamenti
regionali.
5. La struttura regionale competente procede, con periodicità annuale, alla revisione
ed all’aggiornamento del registro in relazione al permanere dei requisiti cui è
subordinata l’iscrizione e dispone, sentita la Consulta, l’eventuale cancellazione
dallo stesso con provvedimento motivato.
Art. 28
(Disposizioni transitorie)
1. In sede di prima applicazione della presente legge, il Presidente della Regione
provvede alla costituzione della Consulta entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge stessa. Fino alla data di insediamento, resta in carica la Consulta
regionale per i problemi degli immigrati extracomunitari nel Lazio, costituita ai
sensi dell’articolo 3 della legge regionale 16 febbraio 1990, n. 17 (Provvidenze a
favore degli immigrati da paesi extracomunitari), la quale esercita i propri compiti
secondo le disposizioni della presente legge.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la
struttura competente in materia di immigrazione provvede alla costituzione del
registro regionale di cui all’articolo 27 ed all’iscrizione nello stesso registro, previa
verifica del possesso dei requisiti di cui all’articolo 27, comma 3, delle associazioni
già iscritte all’albo di cui all’articolo 6 della l.r. 17/1990, la cui validità cessa dalla
data di costituzione del registro.
3. In sede di prima applicazione della presente legge, il Consiglio regionale, su
proposta della Giunta regionale, adotta il programma triennale di cui all’articolo 21
anche in mancanza della definizione degli obiettivi della programmazione
economico-sociale regionale generale e del piano socio-assistenziale regionale. La
Regione, nelle more dell’adozione del programma triennale, attua gli interventi a
favore dei cittadini stranieri immigrati secondo i criteri e le modalità stabiliti negli
atti programmatori adottati precedentemente alla data di entrata in vigore della
presente legge.
Art. 29
(Abrogazioni)
1. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:
a) la legge regionale 16 febbraio 1990, n. 17 (Provvidenze a favore degli immigrati
da paesi extracomunitari);
b) l’articolo 29 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11 (Disposizioni finanziarie
per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio
finanziario 1997).
Art. 30
(Disposizioni finanziarie)
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si provvede mediante
l’istituzione, nell’ambito dell’UPB H43, di un apposito capitolo denominato “Tutela
dell’esercizio dei diritti civili e sociali da parte dei cittadini stranieri immigrati nel
territorio laziale”, con uno stanziamento, per l’anno 2008 pari a 1 milione 222 mila
500 euro, per il 2009 e il 2010 pari a 1 milione 122 mila 500 euro.
2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede utilizzando, per ciascuna
delle annualità 2008, 2009 e 2010, gli stanziamenti di cui ai capitoli di spesa
H43501, H43502 e H43503 i quali rimangono iscritti in bilancio per la sola gestione
dei residui e per l’assolvimento delle obbligazioni assunte fino alla data di entrata in
vigore della presente legge.
Art. 31
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione. |