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Carissima Clio Napolitano, sono la Presidente di un’Associazione contro la violenza alle donne e mi ha fatto molto piacere leggere la tua ferma presa di posizione contro un triste fenomeno che nel nostro Paese vede morire una donna ogni due giorni. Non mi sono peraltro sorpresa di questa tua sensibilità conoscendo un po’ la storia della tua vita e l’impegno politico che per alcune generazioni di donne ha rappresentato un legame inscindibile con la propria esistenza. Come ben sai insieme alla meritoria attività condotta dai mass media esiste il volontariato di molte donne che cerca di porre un freno al fenomeno attraverso attività di vario tipo: consulenze gratuite, assistenza giuridica e psicologica, convegni, interventi nelle scuole e con le istituzioni. Peccato che di tutto questo lavoro spesso non vi è sensibilità alcuna da parte di certi Organismi pubblici locali (vedi Regione Lazio) che non stanziano più un euro per il rimborso spese di queste attività. Anzi spesso, come è accaduto e accade anche per Assolei Onlus, l’Associazione che Presiedo da dieci anni e che esiste da venti, vengono sottratti i fondi a suo tempo stanziati e non rimborsate le spese neppure per Bandi vinti e relativi interventi svolti, rendicontati e approvati. Spese sostenute in mesi di attività e di lavoro per contrastare la violenza contro le donne da parte di professioniste volontarie che hanno profuso tempo e impegno. Siamo al limite ormai della sopravvivenza. Così, noi che contrastiamo la violenza, rischiamo di morire per indigenza. Un caro, cordiale saluto, Dalila Novelli
P.S. convengo con te sulla bruttezza del neologismo "femminicidio". Ma le parole esistenti, come sai, molto spesso non tengono conto di una specificità che spesso ci esclude in vita e ...purtroppo anche nella morte. Faremo uno sforzo di fantasia per trovare un termine meno dispregiativo!
Novda, 09/05/2012 |
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Se il coniuge offende continuamente la moglie sussiste il reato di maltrattamenti
Cassazione penale , sez. VI, sentenza 28.12.2010 n° 45547
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Ultimo aggiornamento ( giovedì 03 maggio 2012 )
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Assolei ha aderito alla petizione “Mai più complici” e invita a sottoscriverla.
http://www.petizionepubblica.it/?pi=P2012N24060
Di seguito il testo completo. |
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Ultimo aggiornamento ( martedì 01 maggio 2012 )
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Legittima la revoca dell'affido condiviso se il disaccordo dei genitori nuoce al minore.
È legittima la misura della revoca dell’affidamento condiviso quando l’assenza di dialogo e il continuo disaccordo dei genitori si traduce in un continuo stress per i figli. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza 5108/2012, bocciando il ricorso di un padre separato.
In sede di separazione, il giudice aveva stabilito l'affidamento condiviso ma visti i risultati il Tribunale di Roma, nel gennaio 2009, aveva disposto l'affidamento in via esclusiva alla madre, attribuendole anche l'esercizio esclusivo della potestà genitoriale e regolando il diritto del padre di frequentazione della bambina.
I due genitori, infatti, avevano iniziato a non parlarsi, decidendo “autonomamente le attività della figlia, costretta a fare due turni a scuola, due diverse attività sportive e persino due diete alimentari”. Il tutto ovviamente, come accertato dalla Ctu, era vissuto “molto male” dalla minore “in quanto fonte di confusione e di alterazione della sua condizione psicologica”.
Inutile, dunque, il ricorso del padre volto a dimostrare che l'affido esclusivo alla madre avrebbe dato vita a «immancabili atti di prevaricazione del genitore affidatario».
Per Piazza Cavour la Corte d'appello di Roma ha agito legittimamente alla luce del fatto che « l'affido condiviso si era dimostrato nocivo alla minore e possibile fonte di future patologie per la stessa, in quanto generante ansia, confusione e tensione” e dunque “irreprensibilmente” aveva concluso che fosse “pregiudizievoli al suo interesse”. |
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La Corte di Cassazione in questi giorni si è purtroppo uniformata alla sentenza della Corte Costituzionale del 2010, quando questa stabilì che i reati di violenza sessuale non provocano un allarme sociale paragonabile a quello derivante dai reati della criminalità organizzata deducendone, in base al principio di ”ragionevolezza” della pena, la illegittimità delle norme che dal 2009 prevedevano la carcerazione obbligatoria per gli stupratori.
Oggi quindi la Cassazione, che, ricordiamo, in passato è stata particolarmente benevola verso questi ultimi, si è adeguata a tale indicazione aggravandone gli effetti e applicandola anche allo stupro di gruppo. E legittima la preoccupazione che questa decisione adottata dai supremi giudici, che di fatto ha minimizzato l’allarme sociale creato dai reati di violenza sessuale quanto mai odiosi specie se di gruppo, venga acriticamente accettata anche dai giudici di merito, creando una catena giurisprudenziale davvero inaccettabile per delle donne così pesantemente violate nel corpo e nella psiche.
Giova ricordare che tali reati avevano a suo tempo indotto il legislatore a punirli pesantemente con la previsione di una reclusione da sei a 12 anni.
Ci auguriamo che i giudici di merito nell’atto di valutare l’alternatività fra la carcerazione e altre forme di pena, tengano conto di quella chiara volontà espressa dal legislatore, che volle evidentemente operare una scelta imposta proprio dall’allarme sociale che ha costituito la genesi della norma restrittiva a suo tempo saggiamente adottata dal Parlamento a grandissima maggioranza. Allarme che, vista la situazione tuttora molto grave per l’incolumità delle donne, non è di certo da considerarsi superato, anzi.
Se proprio si vogliono creare misure alternative a quelle previste per la criminalità organizzata, alcune giuriste (Simonetta Sotgiu) propongono che "L’intervento potrebbe consistere in una norma che determini in senso restrittivo (es.lavoro in una comunità di recupero) la possibile misura alternativa per tale genere di reati. Ciò in attesa di una seria riforma delle misure alternative, preannunciata dalle legge n.199 del 2010, nonché di un rèvirement della giurisprudenza, la quale dovrebbe dimostrare per un reato grave come la violenza di gruppo, giustamente punito con una pena di per sé indicatrice della pericolosità della condotta sanzionata (da sei a dodici anni di reclusione) una maggiore sensibilità e considerazione". Assolei ne sottoscrive lo spirito e la lettera.
Novda, Assolei, febbraio 2012
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Ultimo aggiornamento ( martedì 07 febbraio 2012 )
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